Gli scippi del 2,50% e degli aumenti periodici di stipendio
05-02-2015
di Vladimiro Caliolo
Primo prelevamento : il 2,50%
I lavoratori della scuola hanno titolo al TFS (trattamento di fine servizi) o al TFR (trattamento di fine rapporto):
il TFS spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000;
il TFR spetta, invece, ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre del 2000 e coloro che pur assunti in precedenza hanno optato per il TFR, avendo aderito alla previdenza complementare.
Riguardo il TFS, il datore di lavoro pubblico dispone un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull’80% della retribuzione utile ai fini del TFS.
Invece, per il TFR il datore di lavoro pubblico dispone un accantonamento del 6,91% sull’intera retribuzione (e non solo sull’80%) e completamente a carico del datore di lavoro, quindi, senza la quota del 2,50% a carico del dipendente (sentenza della Corte Costituzionale del 28.10.2014).
Purtroppo, si applica, ancora, l’illegittima trattenuta del 2,50 che determina una indebita decurtazione sullo stipendio dalle 30 alle 50 euro mensili.
Dopo le sentenze della Corte di Costituzionale n° 223/2012 e 244/2014 appare quanto mai opportuno ricorrere al Giudice del lavoro per il recupero delle somme che lo Stato vi ha indebitamente sottratto. Tutti i lavoratori in TFR possono rivolgersi presso il nostro ufficio legale per avere maggiori informazioni e per ricevere l’assistenza legale per la tutela dei propri diritti.
Prossimo prelevamento: Gli aumenti periodici di stipendio
La “Buona scuola” prevede il blocco della progressione economica di carriera, di fatto si attua una decurtazione degli stipendi per via legislativa. Per farsi un’idea precisa riportiamo la tabella A del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 4/8/2011 relativa ai docenti della secondaria di 2° grado.
Gradoni |
Stipendio annuo |
Aumenti tra gradoni |
Aumenti per anni di permanenza |
Da 0 - 8 anni |
20.973,22 euro |
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Da 9 - 14 anni |
24.062,51 euro |
3.089,29 euro |
18.535,74 euro |
Da 15 -20 anni |
26.407,69 euro |
2.345,18 euro |
14.071,08 euro |
Da 21 -27 anni |
29.394,95 euro |
2.987,26 euro |
20.910,82 euro |
Da 28 -34 anni |
31.352,07 euro |
1.957,12 euro |
13.699,84 euro |
Da 35 anni in poi |
32.912,17 euro |
1.560,10 euro |
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Un docente collocato, da 5 anni, nel gradone 0 – 8, in caso di eliminazione degli aumenti periodici, conserverà lo stipendio annuo di 20.973,22 euro, salvo conseguire - secondo il sistema meritocratico delineato dalla Buona scuola - uno scatto di 60 euro per un triennio secondo una tabella di crediti certificati e se, naturalmente, rientra tra il 66 % di docenti cosiddetti “Meritevoli”. Perderà, quindi, gli oltre 60 mila euro derivanti dal mancato godimento dei gradoni successivi. Quanto delineato non rientra, forse, nei casi di "scippo"?