Brevi cenni sulle figure dell'integrazione scolastica

06-02-2018

Docenti di sostegno

Assistenti provenienti dagli enti locali

Collaboratori scolastici
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- Funzioni -

Innanzi tutto, cominciamo col dire che, l'insegnante di sostegno, è stato introdotto dalla L. 517/77 , vedi artt. 2 e 7: “la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 ”; 
“Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni.. ………..sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione”.
Secondo il dettato della legge 104/92 il docente di sostegno rimane infatti titolare della didattica: “….sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato”, “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”. (commi 5 e 6 art.13 L 104/92). In buona sostanza ha il compito prioritario di attuare interventi di integrazione attraverso strategie didattiche specifiche, insieme agli insegnanti curricolari. 
L’assistente per l’autonomia e comunicazione ha funzioni specifiche che differenziano questa figura dall’insegnante di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è quindi un operatore che media la comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un’interazione efficace. Ciò discende chiaramente dall’art. 13 co. 3 della legge 104/92 in cui si sancisce “l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”.

Le funzioni delle due figure rimangono separate anche se debbono operare in stretta sinergia affinché l’azione, in favore dei portatori di Handicap, possa dirsi efficace e rispondere alle effettive esigenze dell’alunno in difficoltà.
Neppure il recente Dlgs 66/2017 ha mutato il quadro di ripartizione delle rispettive prerogative così come sopra esaminate.

Collaboratori scolastici ed assistenza handicap

L’assistenza alla persona portatrice di handicap si svolge secondo quanto stabilito dalla normativa di seguito riportata. Punto fermo della vicenda è che le prestazioni di natura igienico assistenziale non rientrano tra i compiti ordinari del collaboratore ma sono invece oggetto di incarichi specifici che come tali necessitano della manifestazione dei volontà dell’interessato e di una competenza certificata dello stesso a svolgere le suddette mansioni.

Secondo la tabella A allegata al CCNL il collaboratore “Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”.

Art 47 - 3. L’attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla con trattazione di istituto nell’ambito de l piano delle attività. Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’ assolvimento dei compiti legati all’ assistenza alla persona , all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.
L’art. 47 del CCNL Scuola 2006-2009 afferma che il dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività, effettua l’attribuzione degli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori.

La nota MIUR Prot. n. 3390/2001 afferma che “Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

Nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 - il MIUR ha trasmesso le "Linee guida per l´integrazione scolastica degli alunni con disabilità",
3. Personale ATA e assistenza di base
In merito alle funzioni e al ruolo nel processo di integrazione rappresentato dall’assistenza di base, si rimanda alla nota del MIUR Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001, ove si indicavano chiaramente finalità dell’assistenza di base, le competenze delle istituzioni scolastiche e delle ASL. Si ritiene utile ricordare che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili. 
Fermo restando che le mansioni in parola rientrano tra le funzioni aggiuntive per l’attivazione delle quali il Dirigente Scolastico dovrà avviare le procedure previste dalla contrattazione collettiva, si rammenta che il medesimo, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.
Si rammenta infine l’art. 47 del CCNL relativo al comporto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.

Art. 50 ccnl 98-01
Funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale A.T.A. 
1 -Il presente articolo attua l’art. 36,comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte nell’allegato 6 al presente contratto. 
2 – Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per profili e funzioni in base alle domande presentate dagli interessati e alle tabelle di valutazione dei titoli di cui all’allegato 7 del presente contratto

ALLEGATO N. 6 - Profili delle funzioni aggiuntive di cui all’art. 50
4 -Collaboratore scolastico:
b) attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;

ALLEGATO N. 7 - Graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale a cui attribuire le funzioni aggiuntive

4 - Graduatorie dei collaboratori scolastici
Per il conferimento dell’incarico di assistenza agli alunni portatori di handicap e funzioni di primo intervento di pronto soccorso,
la graduatoria d’istituto è compilata sulla base dei seguenti requisiti o titoli: 
A) attestato di partecipazione a corsi specifici di assistenza ai portatori di handicap organizzati dagli enti locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato: 6 punti per ogni corso 
B) attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso o ad analoghe iniziative organizzate da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato: 6 punti per ogni corso 
C) eventuali attività certificate e con retribuzione ai sensi degli articoli 54,lettera b) e 71 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 1995: 1 punto per ogni anno scolastico

Conclusione

Dal combinato disposto delle norme sopra visionate emerge che le funzioni relative alla fruizione dei servizi ed all’igiene dei portatori di handicap sono: 
1. incarichi specifici
2. richiedono a disponibilità dell’interessato (il quale presenta apposita domanda) 
3. richiedono una specifica graduatoria
4. richiedono competenze certificate
5. necessitano di una retribuzione aggiuntiva

Tuttavia il D.lgs n. 66/2017 è ora intervenuto sulla questione, ed all’art. 3, ha previsto disposizioni univoche in merito. Nello specifico, i collaboratori saranno assegnati anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere degli alunni. Sembrerebbe pertanto che il collaboratore scolastico, si dovrà occupare dell’assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili. 
Naturalmente per far questo dovrà partecipare a dei corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale. 
Dalla lettura appena operata par di comprendere che la funzione dell’assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili, divenga obbligatoria e non più facoltativa.
Per far chiarezza sulle modalità di applicazione della norma appena riportata si dovranno comunque attendere i decreti attuativi di cui all’art. 3 - co. 2 - numero 3 del dlgs 66/2017 “con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400…. sono definite le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c)”.

- Emiliano Caliolo -

 

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