Permessi per allattamento al docente con spezzone orario
06-02-2018
É possibile concedere il permesso per l'allattamento al docente con spezzone orario?
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La risposta é si, anche se ciò dovesse comportare l'esonero totale dal servizio per il dipendente che ne faccia richiesta.
Il D. Lgs. n. 151/2001 agli articoli 39 e 40 stabilisce il diritto a fruire di riposi giornalieri retribuiti, fino al compimento del primo anno del bambino.
Le ore di riposo saranno ripartite nel seguente modo:
• Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
• Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
Detto ciò non vi é dubbio che tale disciplina si applichi al personale del comparto scuola perché l'art. 12/1 del CCNL stabilisce che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”.
C'è da dire che in un primo momento il MPI (vedi nota 12 marzo 1981, prot. n. 7201) negava il diritto all'allattamento, quando, data l'esiguità dello spezzone, il permesso avesse reso impossibile la prestazione lavorativa.
Successivamente il MPI con telex del 21 gennaio 1984 riconobbe il diritto ai riposi anche al supplente temporaneo con spezzone orario.
Si trattava, comunque, di una apertura ancora parziale, in quanto non erano contemplate le situazioni limite di cui sopra.
La svolta arriva invece con la Circolare Inps n. 95 bis del 2006 che al punto 7.2 prevede: "Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata.
In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante– orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto- la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39, comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità, limitandosi soltanto a prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.
L’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non precluderà pertanto il riconoscimento del diritto al riposo in questione."
- Emiliano Caliolo -