Supplenza al 30 giugno o al 31 agosto? Facciamo il punto. A cura dell'avv. Emiliano Caliolo

20-09-2019

 

Le graduatorie ad esaurimento pian piano si stanno svuotando con il risultato che per molte classi di concorso non ci sono più docenti disponibili. In questi casi per il conferimento delle supplenze si attingerà, allora, dalle graduatorie di istituto. Saranno dunque i Dirigenti Scolastici a convocare i docenti dalle proprie graduatorie ed a conferire la supplenza tramite formalizzazione di una proposta contrattuale.
Accade però molto spesso che i dirigenti, sbagliando, conferiscano supplenze al 30 giugno anziché al 31 agosto.

Vediamo cosa dispone la normativa.

 

LEGGE 124/99

La materia delle supplenze nella scuola è disciplinata dall’art. 4 della L. n. 124/99, che così espressamente prevede:
1.“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività. didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

Pertanto se il posto e vacante e disponibile la supplenza va conferita al 31 agosto, a nulla importando da quale graduatoria si attinga.

Del resto nessun dubbio al riguardo può persistere in quanto lo regolamento delle supplenze - DM 13 giugno 2007,  stabilisce all'art. 1 co. 5: "In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

L’amministrazione scolastica ha, in passato, eccepito che ciò che determina il conferimento della supplenza
al 31 Agosto sarebbe la graduatoria da cui si attinge e non la natura del posto; pertanto, in questo caso, essendo la supplenza conferita dalla graduatoria di istituto, pur su di un posto vacante e disponibile, la durata della stessa sarebbe comunque riconducibile al 30 Giugno.

Tale ricostruzione è stata respinta dal  GDL che ha avuto modo di chiarire: “Sostengono i convenuti che, per stabilire la durata della supplenza da assegnare, bisogna avere riguardo non già al posto, vacante o meno, da ricoprire, ma alla graduatoria dalla quale si attinge per conferire la supplenza stessa. Ne deriva, pertanto, che se la supplenza, come nel caso di specie, è assegnata dal dirigente scolastico mediante la graduatoria d’istituto, l’incarico non può che avere durata fino al termine dell’attività didattica, mentre il termine sarà quello della fine dell’anno scolastico nel caso di conferimento di supplenza mediante la graduatoria provinciale. La tesi non convince. La norma di legge sopra riportata, difatti, non opera alcuna distinzione in relazione  alla graduatoria da cui si attinge, ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e posti non vacanti: in relazione ai primi la supplenza sarà annuale, in relazione ai secondi sarà temporanea. Del resto lo stesso D.M. n. 430/00 stabilisce che le supplenze annuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a). Tale pacifica interpretazione della norma è stata poi male interpretata dal Ministero che con circolare del  21.7.2006 ha diramato l’interpretazione oggi sostenuta dai convenuti. Ritiene, pertanto, lo scrivente che la tesi dei resistenti non trovi riscontro nella dizione della legge e del successivo regolamento di attuazione. Anche la giurisprudenza di merito, intervenuta sul punto, ha sancito che: “Il contratto di lavoro sottoscritto da un lavoratore per lo svolgimento di funzioni di ATA supplente relativo ad un posto vacante non coperto da alcun titolare, è da intendersi quale supplente annuale. Pertanto qualora il contratto sia stato stipulato fino al 30 giugno, il lavoratore ha diritto anche alla corresponsione dei due mesi estivi.” (cfr. Trib Milano n. 1928/09). Ed ancora. “È illegittimo il termine di apposto al contratto di lavoro di un assistente amministrativo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in quanto contrario alle previsioni di cui agli artt. 4 l. n. 124 del 1999 e l. del d.m. 13 dicembre 2000 n. 430, allorché risulti che la supplenza è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre dell’anno precedente, e non per esigenze temporanee o per la sostituzione del titolare, a nulla rilevando quale organo abbia provveduto alla nomina (nel caso, il dirigente scolastico). ” (cfr. Trib. Sassari del 2.5.2008).

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