Conferimento supplenze personale ATA su posti residui articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Istruzioni operative

13-09-2022

 

Su sollecitazione della UIL Scuola il Ministero ha emanato, in data odierna, la nota 32319 (che si aggiunge alla nota 28597 del 29 luglio 2022 nella parte relativa al paragrafo 3 – Conferimento delle supplenze personale ATA) con la quale si impartiscono indicazioni per il Conferimento di contratti di supplenza per il personale ATA, su posti eventualmente residuati all’esito della selezione cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (procedura selettiva destinata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale che non abbia potuto partecipare alla procedura disciplinata con D.I. 13 maggio 2021, n. 156, indetta con D.D.G. 16 giugno 2021, n. 951, per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza, nonché i sovrannumerari della procedura di cui al comma 5-sexies, dell’articolo 58, decreto legge n. 69 del 2013)

 

In particolare, ricordiamo che la previsione normativa contenuta al comma 5-sexies riguarda la procedura selettiva finalizzata ad assumere, alle  dipendenze dello  Stato, il   personale impegnato presso   le  istituzioni  scolastiche   ed educative statali,  per  lo   svolgimento  di  servizi   di  pulizia  e ausiliari,   in  qualità di  dipendente  a    tempo   determinato   o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

In Sintesi:

               1. Il Ministero non ritiene ancora possibile definire con certezza i tempi per l’espletamento dell’ulteriore fase assunzionale di cui al comma 5-septies;
 
             2. Autorizza il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (laddove all’esito della procedura di cui sopra dovessero essere residuati posti disponibili, analogamente a quanto previsto  
                     per lo scorso anno scolastico, per il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche);
 
            3. Evidenzia l’opportunità di inserire nei contratti di supplenza un’apposita clausola risolutiva per il caso in cui dovesse essere successivamente individuato un avente diritto alla nomina;

In allegato le note n 32319 e 28597.

 

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