Supplenza al 30 giugno o al 31 agosto? Facciamo il punto. A cura dell'avv. Emiliano Caliolo

20-09-2019

 

Le graduatorie ad esaurimento pian piano si stanno svuotando con il risultato che per molte classi di concorso non ci sono più docenti disponibili. In questi casi per il conferimento delle supplenze si attingerà, allora, dalle graduatorie di istituto. Saranno dunque i Dirigenti Scolastici a convocare i docenti dalle proprie graduatorie ed a conferire la supplenza tramite formalizzazione di una proposta contrattuale.
Accade però molto spesso che i dirigenti, sbagliando, conferiscano supplenze al 30 giugno anziché al 31 agosto.

Vediamo cosa dispone la normativa.

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Indirizzo musicale nelle scuole medie: il TAR di Lecce accoglie il ricorso dell'avv. Emiliano Caliolo

17-09-2019

 

Il TAR Lecce, con sentenza 1472/2019 del 17.09.2019, accoglie il ricorso della Uil Scuola di Brindisi patrocinato dall’avvocato Emiliano Caliolo ed impone al Ministero – Ufficio Territoriale per la provincia di Brindisi l’istituzione dell’indirizzo musicale nella scuola media “Materdona – Moro” di Mesagne (Br).

Il TAR dichiara illegittimo l’atto determinativo dell’organico e lo annulla nella parte in cui non aveva predisposto la dotazione organica necessaria all’effettiva attivazione dei corsi.

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Il diritto di indire assemblee spetta alla RSU intesa come organismo unitario

06-06-2019

 

La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dalla DIRPUBBLICA avverso la sentenza del tribunale, confermata dalla Corte d'Appello, che aveva escluso il diritto del singolo componente della RSU di indire assemblee. I giudici ribadiscono quanto detto nei due precedenti gradi di giudizio e cioè che, sulla base dei due contratti nazionali quadro del 7/8/1998, spetta all'organismo unitariamente, e non al singolo componente, il diritto di indire assemblee.

In allegato l'ordinanza num. 14061 del 2019.

 

Un altro importante successo dell'avv. Caliolo dinanzi al Giudice del Lavoro di Brindisi: possibile la formazione di cattedre orario esterne su ambiti diversi

23-03-2018

Su ricorso d’urgenza dell’Avv. Emiliano Caliolo, per la Uil Scuola di Brindisi, il Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, con Ordinanza collegiale del 22.3.2018, disapplica il contratto sulla mobilità e consente la formazione di cattedra articolata tra ambiti territoriali diversi.

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Permessi per allattamento al docente con spezzone orario

06-02-2018

É possibile concedere il permesso per l'allattamento al docente con spezzone orario?
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La risposta é si, anche se ciò dovesse comportare l'esonero totale dal servizio per il dipendente che ne faccia richiesta.

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Diritto allo studio: sono compresi anche i giorni di viaggio

06-02-2018

Le 150 ore per il diritto allo studio comprendono anche i giorni di viaggio?

La risposta è si. Vediamo:

La Circolare Ministeriale 24 ottobre 1991, n. 319

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Brevi cenni sulle figure dell'integrazione scolastica

06-02-2018

Docenti di sostegno

Assistenti provenienti dagli enti locali

Collaboratori scolastici
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Spezzoni orario superiori a 6 ore vanno assegnati a supplenza: importante successo dell'avv. Emiliano Caliolo

 23-11-2017

Su ricorso d’urgenza dell’Avv. Emiliano Caliolo per la Uil scuola di Brindisi è stato ripristinato il diritto alla supplenza di un docente precario ingiustamente privato di una supplenza annuale su uno spezzone di 9 ore. D’altro canto il quadro normativo di riferimento convergeva verso il pieno riconoscimento del diritto del ricorrente.

Gli spezzoni superiori a 6 ore, in organico di diritto, non possono essere frantumati e, per così dire, “spalmati” su cattedre già esistenti e di 18 ore.

Tale pratica, operata dall’ufficio scolastico territorialmente competente, oltre ad essere un chiaro ed ingiustificato arbitrio é anche lesiva del diritto del docente precario a vedersi assegnare una supplenza annuale sullo spezzone.

Il caso nasce a Brindisi dove uno spezzone di 9 ore era misteriosamente “sparito” per poi ricomparire equamente re distribuito su tre cattedre ad orario pieno.

Il Giudice del Lavoro di Brindisi in data 21.11.2017, ha censurato, con ordinanza, la condotta della amministrazione scolastica ordinando alla stessa di assegnare lo spezzone al docente precario.

L'articolo su Orizzonte Scuola

IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI: PER LA SCUOLA UN TRATTAMENTO DI MAGGIOR FAVORE

23-03-2017

A cura dell'avv. Emiliano Caliolo

Il trattenimento in servizio è un istituto che consente ai dipendenti pubblici di rimanere sul posto di lavoro per un ulteriore lasso di tempo oltre il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia, cioè oltre i 66 anni e 7 mesi. Prima del decreto legge sulla Riforma della pubblica amministrazione (Dl 90/2014), il dipendente pubblico poteva chiedere, e l'amministrazione concedere, il trattenimento per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile (es. da 66 a 68 anni). Il Decreto legge 90/2014 ha provveduto all'abolizione dell'istituto a partire dal 1° novembre 2014 eliminando, pertanto la possibilità per il lavoratore di chiedere di restare in servizio oltre il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Attualmente, pertanto, al perfezionamento dei 66 anni e 7 mesi l'amministrazione pubblica deve obbligatoriamente collocare a riposo d'ufficio il dipendente. 

Resta solo un'eccezione: laddove, al compimento della predetta età, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni di contributi) questi può chiedere comunque il trattenimento a condizione che raggiunga il predetto requisito contributivo entro l'età massima di 70 anni (da adeguare alla stima di vita). Il trattenimento in servizio non può essere concesso in nessun altro caso al di fuori di tale eccezionale circostanza.

 

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Il contratto a tempo determinato nella scuola – pillole su risarcimenti, scatti biennali e progressione economica

23-02-2017

A cura dell'Avv. Emiliano Caliolo

Negli ultimi anni, in Italia, i precari della scuola hanno intentato contro il M.I.U.R. numerose cause per ristabilire la portata dei propri diritti. In sostanza le lesioni che gli stessi hanno avuto modo di lamentare sono due: 1. L’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato; 2.  La violazione del principio di non discriminazione tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato (tra personale precario e personale stabilizzato, per riassumere).

Si deve premettere che il contratto a tempo determinato è stato regolato nuovamente ed integralmente dal d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, che ha dato attuazione alla direttiva n. 70/1999 ed ha abrogato la legge n. 230 del 1962 e successive integrazioni.

  Il d.lgs. n. 368/2001 va dunque interpretato alla luce della succitata direttiva, i cui scopi primari sono il divieto di discriminazione del lavoratore a termine rispetto a quello a tempo indeterminato e il divieto di abuso del contratto a termine derivante da una successione di contratti a termine.

 

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