Riconoscimento del diritto alla progressione economica e del punteggio maturato nelle paritarie: al via i ricorsi

30-03-2017

PRENDE IL VIA LA CAMPAGNA UIL SCUOLA BRINDISI PER:

 1.  IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA E AGLI SCATTI DI ANZIANITA’

Con la sentenza n. 22558/2016, la Corte di Cassazione ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla progressione professionale retributiva, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, ed ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione dell'anzianità di servizio maturata.

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LA CONSULTA BOCCIA IL BLOCCO DELLE PENSIONI PREVISTO DALLA FORNERO: ECCO COME RECUPERARE GLI ARRETRATI

09-05-2015


 

SPECIALE UFFICIO LEGALE UIL SCUOLA BRINDISI

Avv. Emiliano Caliolo

 

La sentenza della Corte Costituzionale depositata lo scorso 30 aprile [1] ha scatenato una vera e propria rivoluzione, della quale pagheranno le conseguenze le casse erariali: difatti, la disposizione ha dichiarato illegittimo il blocco delle perequazioni disposte per gli assegni previdenziali superiori a 3 volte il trattamento minimo.

La pronuncia ha determinato un danno totale quantificato in oltre 10 miliardi di Euro, tanto più grande se si pensa che il congelamento delle pensioni determina nuove rivalutazioni calcolate non in base alla reale cifra che sarebbe spettata in precedenza, ma in base all’ammontare non perequato.

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SPECIALE RICORSI DIPLOMATI MAGISTRALE

21-04-2015


I DIPLOMATI MAGISTRALE HANNO DIRITTO AD ENTRARE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO. 

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 16 Aprile 2015 ha riconosciuto il diritto per i Diplomati magistrali entro l'anno 2001 2002 ad essere inseriti nelle GAE.

La sentenza 1973 ribalta le decisioni del TAR che avevano negato, a migliaia di docenti, l'ingresso in GAE.

É ora possibile avviare, con incoraggiante margine di successo, i ricorsi al Giudice del Lavoro, così da ottenere l'inserimento in GAE ed il conseguente diritto a partecipare al piano di assunzioni straordinarie previste dal governo Renzi.

I ricorsi dovranno essere depositati con massima celerità, si invitano gli  interessati a rivolgersi alla nostra sede in via Dalmazia 37.

Avv. Emiliano Caliolo

La mobilità territoriale prevale su quella professionale in caso di doppia domanda

07-12-2014

 

Speciale Ufficio Legale UIL SCUOLA Brindisi

Il caso prende le mosse da un assistente tecnico che aveva provveduto ad inoltrare domanda di mobilità territoriale ai sensi del punto 2 art. 4 CCNI e domanda di mobilità professionale ai sensi del punto 3 art 4.

Il dipendente otteneva sia il trasferimento territoriale sia il paggio di ruolo, tuttavia decideva di rinunciare alla mobilità professionale preferendo rimanere nel proprio profilo ma in altro comune. L’amministrazione si opponeva adducendo che l’art 21 OM n° 9 sulla mobilità precludeva la mobilità territoriale una volta conseguito il passaggio di ruolo.

Con ricorso dell’avv. Emiliano Caliolo, per la Uil Scuola di Brindisi, il dipendente affermava che ai sensi degli art 565 TU e 45 Dlgs 29/93 il legislatore aveva demandato la disciplina della mobilità professionale alla contrattazione collettiva e doveva pertanto dichiarasi la prevalenza del Contratto Collettivo sull’Ordinanza Ministeriale.

Il Giudice del lavoro di Brindisi con sentenza del 4.12.2014 accoglieva il ricorso e disapplicando l’art. 21 OM n°9 per contrasto tra fonti del diritto ordinava all’amministrazione di dar luogo alla mobilità territoriale. 

Le precedenze comuni di cui all’art 7 CCNI mobilità si applicano ai DSGA

07-12-2014

 

Il giudice di Brindisi fa chiarezza sul sistema delle precedenze comuni nella fase dei trasferimenti stabilendo che esiste e va applicato un ordine di priorità.

Il caso nasce da un DSGA che si era visto precluso il rientro nella scuola di precedente titolarità da altro collega il quale poteva vantare un maggior punteggio ma, tuttavia, in possesso di una preferenza al rientro sul comune di precedente titolarità. 

L’amministrazione scolastica nel lavorare le domande aveva privilegiato la precedenza di cui all’art 7 n° 4 CCNI mobilità, di fatto danneggiando il DSGA in possesso della precedenza di cui al numero 2 art. 7.

Su ricorso dellAvv. Emiliano Caliolo, per la Uil Scuola, il Giudice del lavoro di Brindisi, con ordinanza del 25.11.2014, ristabiliva l’ordine delle operazioni sancendo in maniera inequivocabile la prevalenza della precedenza di cui al numero 2 art. 7 CCNI rispetto al numero 4, e la prevalenza del comma 7 dell’art 47 CCNI sul comma 8.

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